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sabato 23 agosto 2014

Invalidi civili: quali patologie esonerano dalle visite di controllo

La legge n.80del 2006, all’art. 6dispone che i soggetti aventi menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.

Inoltre, il successivo Decreto ministeriale del 2 agosto 2007 del Ministero dell’’Economia, in premessa, richiama l’esonero dalla ripetizione delle visite non solo per l’invalidità ma anche per l’handicap, sempre che i soggetti siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione e la loro patologia rientri in quelle elencate nel decreto stesso.

Questo significa che qualora sussistano le condizioni appena viste, la persona interessata non può essere chiamata a visita di revisione.

Di seguito elenchiamo le 12 patologie che danno diritto all’esonero, ricordando che esse possono essere riviste annualmente.

1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica
.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.

Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.

3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Indicazione di trattamento dialitico in corso.

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.

6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Persistente compromissione neurologica.

Referti di esami specialistici.

7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Stadiazione internazionale della specifica patologia.

Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.

8)  Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione prognostica

Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.

10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.

11) Deficit totale della visione.

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.

12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia.Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.

Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.

Come occorre comportarsi nel caso in cui l’INPS non riconosca il diritto all’esonero?

In tal caso si può fare ricorso al Comitato Provinciale INPS, allegando la documentazione sanitaria attestante la patologia o in alternativa si può intraprendere un ricorso giudiziario avvalendosi dell’assistenza di un legale.

Può anche accadere che la persona invalida, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché affetta da una delle patologie che danno diritto all’esonero, sia in possesso di un certificato di invalidità che però prevede una data di revisione. In tal caso è bene attivarsi con largo anticipo rispetto alla data di revisione prevista e contattare la proprio ASL facendo presente quanto innanzi detto; meglio se si invia una diffida tramite un legale. In ogni caso, indipendentemente dall’esito, è consigliabile presentarsi sempre alla visita di accertamento portando con sé tutta la documentazione e chiedendo che venga annotato il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione.

Qualora la visita abbia esito negativo, occorre avviare un ricorso o agire giudizialmente.

A cura dell’Avv. E. N. Delle Side

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