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domenica 4 ottobre 2015

Auto: al via il nuovo passaggio di proprietà. Ecco cosa fare





Cambia tutto per quanto concerne i passaggi di proprietà di auto usate tra soggetti privati. Con la riforma Madia che ha portato all’abolizione del certificato di proprietà dell’auto in formato cartaceo (CDP) sostituito dal documento unico di circolazione (disponibile solo in formato online), sarà possibile effettuare il trasferimento direttamente in Comune senza il notaio e in modo autonomo.

Sino ad oggi l’operazione, presso gli uffici comunali, avveniva mediante annotazione sul certificato di proprietà dell’auto, della dichiarazione di vendita del venditore, la cui firma viene autenticata dal pubblico ufficiale del Comune stesso.

Con la messa online del certificato di proprietà, la firma del precedente proprietario dovrà essere apposta solo su supporto digitale: ci sarà infatti un documento virtuale, presente nei server Pra e consultabile dall’interessato via web digitando un codice presente sulla ricevuta datagli all’espletamento della pratica.

Fino a febbraio 2016 resterà in vigore un sistema transitorio: verrà cioè stampato un documento in fase di autentica della firma del venditore. Su di esso non dovrà essere apposta la firma, ma semplicemente la marca da bollo(almeno fino all’introduzione del bollo virtuale). Nelle autentiche presso notai e Comuni, fino a febbraio resteranno le attuali procedure seguite col Cdp cartaceo.

Chi deve acquistare o vendere un’auto di seconda mano deve sapere che il passaggio di proprietà dei veicoli usati consta di tre passaggi: la firma della dichiarazione di vendita da parte del venditore davanti a un notaio o un pubblico ufficiale (per es. al Comune) che la autentica; la registrazione dell’atto di vendita al pubblico registro automobilistico (Pra), che emette un nuovo certificato di proprietà.
; la comunicazione delle generalità del nuovo proprietario al Dipartimento trasporti terrestri (Dtt), la ex Motorizzazione, che stampa un tagliandino di aggiornamento della carta di circolazione.

Dal 4 luglio, la legge consente semplicemente di procedere all’autentica della firma del venditore non più solo dal notaio. Ci si può rivolgere anche agli uffici comunali e agli sportelli Sta (Sportello telematico dell’automobilista, cioè le sedi provinciali di Motorizzazione e Pra e le agenzie di pratiche auto specificamente abilitate, che per questo espongono l’apposita targa). Per l’autentica, nei comuni si pagano i diritti di segreteria (una decina di euro); negli Sta è gratis. Restano fermi tutti gli altri costi per la pratica (14,62 euro di imposta di bollo per l’autentica, più 75 euro circa tra emolumenti Pra per la trascrizione dell’atto di vendita, diritti per l’aggiornamento della carta di circolazione e imposte di bollo su queste operazioni). Per quanto riguarda i documenti, per l’acquirente basta autocertificare la residenza e il numero di codice fiscale. È consigliabile rivolgersi direttamente a uno Sta, in quanto esso è abilitato a espletare l’intera pratica (il comune può fare solo l’autentica, per cui il resto va comunque fatto in uno Sta).

In caso di acquisto di veicolo usato si deve procedere a registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione; il termine per non incorrere nella sanzione è di 60 giorni dalla data dell’atto di vendita.

Chi vuole può sempre procedere all’autentica della firma dinnanzi al notaio; ma questa operazione non è obbligatoria e l’interessato può rivolgersi direttamente in Comune e dai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista (fra i quali sono compresi i funzionari del Dipartimento trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico), che sono tenuti a rilasciare l’autentica gratuitamente, salvo i diritti di segreteria, e nella stessa data della richiesta.


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